Aggiornamenti

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4 Ottobre 2019 Off Di Facto Edizioni

/ di Gianni Chiari /

A che punto siamo con la pubblicazione della nuova EN 13814:2019 in Europa? 

Gianni Chiari / Membro del Comitato Tecnico CEN/TC 152, ASTM F 24, ISO/TC254

Abbiamo già parlato negli scorsi articoli dell’adozione della nuova norma europea sulla sicurezza delle attrazioni EN 13814:2019. Non mi voglio ripetere tornando sull’argomento, ma vale la pena aggiornare la situazione e risottolineare i concetti più importanti perché siamo ormai nel pieno della sua adozione e della sovrapposizione delle due edizioni della norma, la vecchia del 2004 e la nuova del 2019.

La situazione dell’adozione cambia di giorno in giorno. Nella tabella a destra vi proponiamo quella aggiornata al 26 ottobre 2019 secondo i documenti ufficiali del CEN  con i paesi che già hanno adottato o annunciato la nuova edizione della parte 1. È doveroso precisare però che al momento della pubblicazione di quest’articolo la situazione potrebbe già essere cambiata; pertanto in caso di bisogno, invitiamo a controllare paese per paese. In particolare occorre controllare se la “vecchia” edizione del 2004 è ancora in vigore o è stata ritirata.

In molti paesi si è già aperta la fase di sovrapposizione tra le due edizioni della norma; sono iniziati i primi dubbi e credo altri ne arriveranno. Abbiamo chiesto ed ottenuto dal CEN che questa sovrapposizione fosse trattata come uno dei casi speciali in cui all’industria (produttrice ma anche utilizzatrice) occorre molto tempo per adeguarsi, e così dai soliti 6 mesi si è passati a 36 mesi. Bisognerà sfruttare bene questo tempo per evitare di trovarsi poi ancora con dei problemi irrisolti.

Purtroppo non esiste una strategia unica in tutte le nazioni europee, quindi ognuno si regolerà come meglio ritiene, in funzione della sua realtà e legislazione. Uno dei dubbi più ricorrenti è se la nuova norma si applica alle attrazioni esistenti. Chiariamo bene ancora una volta: è scritto nella norma stessa che non si applica alle attrazioni progettate e costruite prima della pubblicazione della EN 13814:2019, come risulta evidente dalle ultime due righe dello Scopo: 

“Questo documento si applica alla fabbricazione e a rilevanti modifiche di attrazioni e attrezzature per il divertimento i cui progetti siano successivi alla data effettiva di pubblicazione”. 

Non possiamo escludere che un singolo paese decida autonomamente di  rendere ‘obbligatorio’ per legge l’adeguamento delle attrazioni esistenti alla nuova norma EN 13814:2019, ma in questo caso la situazione si complica molto per gli operatori, con il rischio che i costi di adeguamento superino il valore dell’attrazione stessa. Questo è un tema molto sentito ed in discussione in alcuni paesi.

Attenzione anche se si intende modificare un’attrazione esistente progettata secondo la vecchia edizione del 2004. Nella frase dello Scopo di cui sopra, si parla di “rilevanti modifiche” fatte dopo la pubblicazione della EN 13814:2019. Cosa si intende per ‘rilevanti modifiche’?

Il termine è definito al punto 24 del capitolo 3 “Term and definition’ (Termini e definizioni):

Modifica rilevante: alterazione inerente la sicurezza dell’hardware o del software di un’apparecchiatura per il divertimento (3.1), comprendente l’introduzione di un nuovo componente per la sicurezza (3.41) o la sostituzione di un componente legato alla sicurezza (3.41), da cui risulti una deviazione dalle specifiche progettuali correnti.”

Cercando di chiarire questa definizione, significa che se la modifica porta ad allontanarsi in termini di sicurezza dal progetto originale si devono utilizzare i criteri e requisiti della nuova EN 13814:2019. Vista la molteplicità delle situazioni possibili non sarà facile ed immediato definire in concreto la casistica. 

Risulta sempre più evidente la necessità di un Technical Report sull’applicazione della EN 13814:2019 che chiarisca in dettaglio e con esempi i tanti punti che possono creare equivoci.

Ai costruttori raccomandiamo in questa fase di verificare in ogni nazione quale è la situazione in merito all’adozione della EN 13814:2019 e se è rimasta in vigore la EN 13814:2004. Si dovrà chiarire molto bene a livello contrattuale cosa si fornisce e quale norma si applica e contattare fin da subito l’organismo di ispezione incaricato per informarlo riguardo al quadro delle norme tecniche che si intende applicare e se vi sono dubbi particolari su punti importanti del progetto.

Ai parchi rivolgiamo le stesse raccomandazioni in merito ai contratti: chiarire bene le norme tecniche che si andranno ad applicare e cosa si acquista, perché molte parti dell’attrazione sono spesso realizzate dal parco e devono rispettare a loro volta la EN 13814:2019 (per esempio, linee di coda, recinzioni, accessi ecc.).

Per le modifiche alle attrazioni esistenti, raccomandiamo di prestare attenzione se sono classificabili come “major modification”, perché in questo caso le cose si complicano e prima di intraprendere le modifiche, occorre chiarire molto bene con l’organismo di ispezione quali parti dell’attrazione andranno ad essere influenzate dalla nuova EN 13814:2019. Tutti questi chiarimenti andranno fatti già in fase contrattuale, altrimenti ci possono essere conseguenze economiche rilevanti sul progetto e fornitura.

Per ora ci fermiamo qui. Daremo ulteriori chiarimenti nei prossimi articoli man mano che verranno messi in luce problemi e dubbi e saranno proposte possibili soluzioni. 

Articolo estratto da Games&Parks Industry Ottobre 2019, pagina 96

Gianni Chiari /  Membro del Comitato Tecnico CEN/TC 152, ASTM F 24, ISO/TC254  e Responsabile del progetto ‘Una giostra per tutti’. info@technicalservices.it