Comma 7: Circolare 36/2021 e istruzioni operative

Comma 7: Circolare 36/2021 e istruzioni operative

10 Novembre 2021 Off Di Facto Edizioni

/ Qualche settimana fa AdM ha pubblicato una circolare che dà le istruzioni operative per l’attuazione della nuova normativa in materia apparecchi di puro amusement, cioè i cosiddetti Comma 7, trattando in particolare di tempi e modi per l’omologazione e messa in esercizio dei giochi (già esistenti e non) ora e a partire dal prossimo gennaio. Vista l’importanza del documento, pubblichiamo integralmente il testo, rimandando ai link per gli allegati. Segue il commento di Roberto Marai, membro del direttivo FEE /

Prot.: 384419/RU Roma, 14 ottobre 2021

CIRCOLARE N. 36 / 2021

ATTUAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA REGOLAMENTARE IN MATERIA DI APPARECCHI SENZA VINCITA IN DENARO DI CUI ALL’ART. 110, COMMA 7, DEL T.U.L.P.S. – ISTRUZIONI OPERATIVE

Si fa seguito alle precedenti Circolari n. 21/2021 del 22.06.2021 e n. 32/2021 del 30.07.2021 per fornire prime indicazioni di carattere operativo in ordine alle attività propedeutiche al rilascio dei titoli autorizzatori relativi agli apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S..

A tal fine, si ritiene opportuno muovere dalle disposizioni introdotte con la Determinazione direttoriale prot. n. 172999/RU del 1.06.2021 (da ora DRA), con particolare riferimento ai contenuti delineati dagli artt. 3, 4, 5 e 6.

Apparecchi prodotti o importati a decorrere dal 1° giugno 2021: istruzioni in merito a verifica di conformità, NOD e NOE

Come noto, gli apparecchi prodotti o importati a decorrere dal 1.06.2021 devono essere conformi alle prescrizioni stabilite dall’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S. e alle regole tecniche introdotte con Determinazione direttoriale prot. n. 151294/RU del 18.05.2021 (da ora DRTEC), nonché alle altre disposizioni normative operanti in materia.

Ne deriva che un esemplare di ogni modello di apparecchio da produrre o importare deve essere sottoposto a verifica tecnica di conformità e, a tal fine, presentato ad uno degli Organismi di verifica convenzionati con l’Agenzia, in un numero di varianti non superiore a tre. La richiesta di verifica di conformità[1], deve essere presentata telematicamente, accedendo, a far data dal 15 ottobre, all’area riservata sul sito istituzionale, avvalendosi della specifica funzionalità, secondo le modalità già indicate nella circolare n. 32/2021.

Si rammenta che le richieste, ovvero le operazioni svolte “fuori linea” prima di tale data, dovranno essere comunque e necessariamente inserite a sistema; in caso contrario l’applicativo in uso agli OdV non consentirà l’emissione di alcun esito.

A decorrere dal 31 ottobre, a seguito della verifica positiva da parte dell’OdV, l’Agenzia rilascerà le prime certificazioni derivanti dalla trasmissione dei relativi esiti.

Per quanto concerne la distribuzione sul territorio nazionale degli apparecchi prodotti o importati, il rilascio del relativo titolo autorizzatorio conseguirà ad apposita richiesta, da presentarsi telematicamente accedendo, a partire dal 15 novembre, all’area riservata sul sito istituzionale, previa autocertificazione/attestazione della conformità degli stessi all’esemplare di modello certificato, nonché alle disposizioni normative vigenti.

Del pari anche le istanze volte al rilascio del titolo autorizzatorio per la messa in esercizio degli apparecchi, valido a decorrere dal 1 gennaio 2022, potranno essere presentate telematicamente a far data dal 15 novembre.

Entro tale termine sarà resa nota la modulistica per la presentazione delle anzidette richieste e saranno fornite ulteriori istruzioni.

Apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003: istruzioni in merito a rilascio NOE sostitutivo

Come noto, ai sensi dell’art. 4 della DRA, a far data dal 1° gennaio 2022 la messa in esercizio di tali apparecchi è condizionata al rilascio del relativo titolo autorizzatorio, in sostituzione di quello ad oggi esistente e vigente – la cui efficacia cessa al 31.12.2021 – e del dispositivo di identificazione elettronica.

A tal fine è richiesto al soggetto cui è stato rilasciato il predetto titolo, di presentare telematicamente una autocertificazione nella quale lo stesso è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, le caratteristiche tecniche dell’apparecchio e dei giochi, la presenza di dispositivi che ne garantiscono l’immodificabilità, nonché il luogo (ubicazione) ove l’apparecchio sarà installato[2].

A tale proposito occorre ribadire che l’installazione degli apparecchi di che trattasi, muniti del titolo autorizzatorio rilasciato a seguito della predetta autocertificazione, è consentita soltanto nelle sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito, negli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro, nonché nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’art. 69 del TULPS; pertanto non sarà possibile indicare tipologie di ubicazioni diverse da quelle previste.

Unitamente all’autodichiarazione il richiedente dovrà allegare una scheda nella quale sono sinteticamente riportate le regole del gioco e le caratteristiche morfologiche proprie dell’apparecchio.

A far data dal 25 ottobre p.v. sarà consentita la presentazione telematica, accedendo all’area riservata sul sito istituzionale, della dichiarazione anzidetta.

Nel prosieguo della presente Circolare saranno fornite indicazioni in ordine al rilascio del dispositivo di identificazione elettronica.

Apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’art. 14-bis, comma 5, del DPR n. 640/1972 già installati alla data del 1° giugno 2021: istruzioni in merito a rilascio NOE

Come noto, ai sensi dell’art. 5 della DRA, a far data dal 1° gennaio 2022, la messa in esercizio di tali apparecchi è condizionata al rilascio del relativo titolo autorizzatorio e del dispositivo di identificazione elettronica.

A tal fine, per gli apparecchi del tipo già installati alla data del 1.06.2021 è richiesto al gestore di presentare telematicamente, una autocertificazione nella quale lo stesso è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, le caratteristiche tecniche dell’apparecchio e dei giochi, la presenza di dispositivi che ne garantiscono l’immodificabilità, nonché il luogo (ubicazione) ove l’apparecchio sarà installato[3].

A tale proposito, occorre rammentare che l’installazione degli apparecchi di che trattasi, muniti del titolo autorizzatorio rilasciato a seguito della predetta autocertificazione, è consentita soltanto nelle sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito, negli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro, nonché nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’art. 69 del TULPS; pertanto non sarà possibile selezionare tipologie di ubicazioni diverse da quelle previste.

Unitamente all’autodichiarazione il richiedente dovrà allegare una scheda nella quale sono sinteticamente riportate le regole del gioco e le caratteristiche morfologiche proprie dell’apparecchio.

A far data dal 25 ottobre p.v. sarà consentita la presentazione telematica, accedendo all’area riservata sul sito istituzionale, della dichiarazione anzidetta.

Nel prosieguo della presente Circolare saranno fornite indicazioni in ordine al rilascio del dispositivo di identificazione elettronica.

Apparecchi di cui alle lettere a) e c) del comma 7 dell’art. 110 TULPS verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti

Secondo quanto già chiarito nella Circolare n. 21/2021, non si prevede la sottoposizione di tali apparecchi a nuova certificazione, non essendo intervenuta una sostanziale modifica delle relative regole tecniche di produzione e salva restando, altresì, la validità dei nulla osta di distribuzione ad oggi esistenti/rilasciati in relazione agli stessi (cfr. art. 6, commi 1 e 2, della DRA).

Come noto, i nulla osta per la messa in esercizio ad oggi già rilasciati per i predetti apparecchi cessano di avere efficacia al 31.12.2021; pertanto, entro tale data, ai fini del mantenimento in esercizio degli stessi, i titolari dei nulla osta dovranno presentare apposita richiesta telematica per il rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio in sostituzione di quello ad oggi esistente e vigente e del dispositivo di identificazione elettronica.

A far data dal 15 novembre sarà consentita la presentazione telematica, accedendo all’area riservata sul sito istituzionale dell’anzidetta richiesta[4].

Si ribadisce che ai sensi dell’art. 6, commi 5 e ss. della DRA, fanno eccezione rispetto a quanto finora rappresentato i soli apparecchi di cui alla lettera c) del comma 7 che consentono l’azzeramento delle classifiche e la visualizzazione in ordine cronologico dei punteggi realizzati; entro il 31 dicembre 2021 tali apparecchi dovranno essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti, data oltre la quale, non soltanto la relativa certificazione, ma anche i nulla osta già rilasciati per la distribuzione e la messa in esercizio, non avranno più efficacia.

Sul sito dell’Agenzia sarà pubblicato l’elenco degli esemplari di modelli da sottoporre a nuova certificazione.

Presentazione telematica delle istanze

La presentazione da parte degli utenti delle istanze sopraindicate è effettuata telematicamente. Al fine di semplificare le operazioni da parte dell’utenza si riporta quanto illustrato nella precedente Circolare n. 32/2021.

Il richiedente deve accedere all’Area Riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM) sul sito istituzionale dell’Agenzia. L’utente ha a disposizione tre diverse modalità di autenticazione per l’accesso all’Area Riservata, attraverso SpId, CNS o CIE.

L’applicativo informatico all’interno dell’Area riservata alla gestione degli apparecchi senza vincita in denaro (da ora “Applicativo comma 7”) prevede un’apposita funzionalità, che consentirà, altresì, la presentazione delle richieste di aggiornamento, di cambio di titolarità, oltre che di rilascio di titoli autorizzatori, distinguendosi, a seconda del ruolo del soggetto agente, fra produttore, importatore e gestore/proprietario di apparecchi.

È altresì permesso all’utente di autorizzare soggetti terzi ad operare in nome e per proprio conto.

Costo rilascio NOD, NOE e dispositivi di identificazione elettronica RFID

Ai fini del rilascio del dispositivo di identificazione elettronica (RFID), nonché dei titoli autorizzatori per la distribuzione e per la messa in esercizio degli apparecchi, la Circolare prot. n. 76014/RU del 5.08.2016 ha previsto il versamento di un corrispettivo che resta immutato rispetto al passato. A seguito della novità prevista dalla DRA, di rilasciare il RFID al momento della richiesta del rilascio del nulla osta di esercizio, i corrispettivi devono essere così intesi:

“Nulla osta di distribuzione”               € 45,00/cad

“Nulla osta per la messa in esercizio”

comprensivo di RFID                        € 10,00/cad

“Nulla osta per la messa in esercizio”           € 5,00/cad

RFID (solo nei casi di sostituzione del dispositivo)   € 5,00/cad

L’Applicativo comma 7 consentirà, nell’ambito del procedimento volto al rilascio del dispositivo, nonché degli atti indicati, di procedere contestualmente al pagamento elettronico del corrispettivo dovuto tramite la piattaforma PagoPA, per il cui funzionamento si rinvia alle informazioni disponibili sul sito www.pagopa.gov.it.

Più specificamente, al termine del procedimento telematico il richiedente sarà indirizzato alla pagina di accesso al sistema pagoPA per effettuare la transazione. Confermato il pagamento, l’applicativo comma 7 consentirà di perfezionare la richiesta di rilascio, dando notizia del buon esito della stessa. Al riguardo, si precisa che il mancato versamento del corrispettivo dovuto non consentirà la conclusione del procedimento, ferma restando la possibilità di procedere al salvataggio dei dati e delle informazioni precedentemente inseriti, che potranno essere successivamente ripresi per dare comunque corso, in un secondo momento, al pagamento.

L’Applicativo comma 7 procederà all’inoltro della richiesta con esito positivo all’Ufficio territorialmente competente che, successivamente, provvederà alla consegna del dispositivo e del titolo al richiedente nei termini di legge.

Il pagamento per il tramite del sistema PagoPA sostituisce, a tutti gli effetti, le precedenti modalità che prevedevano il versamento del corrispettivo su conto corrente postale intestato all’Ufficio competente.

Nel corso della fase di avvio dell’operatività della nuova disciplina, le direttive fornite saranno oggetto di monitoraggio e, pertanto, potranno essere oggetto di modifica o innovazione.

IL DIRIGENTE, Antonio Giuliani


[1] Allegato 1, mod RVC/7; [2] Allegato 2, mod. AUTOCERT/ante; [3] Allegato 3, mod. AUTOCERT/exmec; [4] Allegato 4, mod. RNOEsost/7



Roberto Marai, membro del direttivo FEE, commenta con noi le istruzioni operative pubblicate da ADM a metà ottobre per l’attuazione delle nuove norme sui giochi senza vincita in denaro e ci informa di aggiornamenti che potrebbero essere decisivi

Molti hanno evidenziato delle criticità nelle recenti istruzioni di ADM per i comma 7, soprattutto per quel che riguarda il destino del parco macchine esistente. La sua posizione quale è?

“Faccio una doverosa premessa: per come quelle istruzioni sono state pubblicate tra determinazioni direttoriali e circolari varie, è subito apparsa chiara l’assurdità delle pretese per la conformazione del parco macchine. La mia posizione è stata fin dal principio la medesima dell’intero settore, così come anche degli enti omologatori: incredulità per il fatto che tanto abbiamo atteso per una normativa chiara e dettagliata, e tanto sono assurdi e impossibili da rispettare i dettami con cui ci siamo ora ritrovati.

C’è da dire però che in questi mesi abbiamo cercato il più possibile di instaurare un dialogo con i Monopoli muovendoci in maniera coesa come filiera dell’amusement. Pian piano, sembra che ADM inizi a riconoscere la nostra rilevanza nel caso: infatti dall’incontro avvenuto successivamente alla pubblicazione delle istruzioni (ndr. l’8 novembre) sembra che finalmente qualche passo verso la nostra direzione sia stato compiuto e che si vada verso una revisione di queste pretese eccessive”.

È un’ottima notizia e incrociamo tutti le dita! Ci faccia capire però meglio disposizioni attuali e aggiornamenti dell’ultima ora… Cominciamo con le ticket redemption. Cosa è previsto da qui a fine anno e poi da gennaio?

“La determinazione direttoriale è entrata in vigore da giugno, sostanzialmente prevedendo per tutte le macchine un nuovo adeguamento da adempirsi entro l’inizio del 2022. Nel frattempo, restano in vigore le regole tecniche previgenti. Bisogna dire che il documento non era propriamente intelligibile con facilità sull’argomento redemption, infatti le vere preoccupazioni sono emerse con l’ufficializzazione dell’interpretazione di quanto scritto: le ticket redemption, non avendo mai ricevuto una normativa a cui sottostare, era come se non fossero mai esistite, e pertanto, era stato stabilito che dal prossimo anno sarebbe stata necessaria la documentazione di conformità per tutto il parco macchine installato, al fine di renderlo legale e fruibile negli esercizi.

In sostanza, dal 1° gennaio 2022, ogni singola redemption presente nei locali dovrebbe essere omologata ed avere il proprio nulla osta, per non essere passibile di multa e sequestro. Ovviamente, si tratta di tempistiche inverosimili, anche perché la richiesta telematica di omologhe e nulla osta sarebbe presentabile solo da questo ottobre inoltrato. Dare agli operatori meno di tre mesi per omologare tutte le redemption in Italia, significa legiferare senza avere una minima conoscenza dell’argomento. Non c’è dubbio che sia andata così, la strutturazione della regolamentazione è figlia di un approccio superficiale. Ora, dall’ultimo incontro avvenuto l’8 novembre sembra che le autorità competenti abbiano finalmente compreso l’entità della problematica, ed è stato pertanto indetto un tavolo tecnico per rivedere i requisiti di omologa. Frattanto, pare che ci sarà una proroga di almeno sei mesi per la regolamentazione del parco macchine”.

Cosa si prospetta invece per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici (flipper, calciobalilla, kiddie ride ecc.) già installati prima del 2003? 

“Tecnicamente, era previsto un trattamento diverso per meccanici ed elettromeccanici senza erogazione di ticket, così come per tutti gli altri giochi già installati prima del 2003. Però nelle istruzioni operative di ottobre, è stata fatta una distinzione netta tra locali che hanno l’amusement arcade come attività principale e quelli in cui invece è un complemento. La collocazione in esercizi diversi dalle sale giochi presuporrebbe l’omologa e la presenza del nulla osta, mentre l’installazione in sala giochi sarebbe permessa anche solo esibendo una semplice autocertificazione. In questo documento, il gestore di sala dovrebbe attestare la conformità dell’apparecchio all’omologa, la quale comunque dovrà essere conseguita entro il 31 dicembre 2023.

Il vero problema è che le pratiche dell’autocertificazione e dell’omologa delle redemption e di tutti i giochi di puro amusement presentano un vizio ab origine che le rendono impossibili da conseguire, e cioè il fatto che tra i requisiti di conformità vi sono l’immodificabilità e la presenza di meccanismi segnalanti un’eventuale manomissione dell’apparecchio. Sottolineo con irritazione questo punto, che denota la consueta, frustrante assimilazione del comparto del puro amusement con quello del gaming e della vincita in denaro, dove controlli stringenti e più rigidi sugli apparecchi da gioco sono legittimi e doverosi. Nel concreto, la presenza di questi meccanismi prevederebbe una protezione, fisica o digitale, alla scheda di gioco. Le redemption e gli elettromeccanici sono però macchine semplici per natura: nessun produttore ritiene necessario un simile accorgimento per i componenti di un gioco, e pertanto nessun apparecchio che arriva in Italia ne dispone.

Senza protezioni di questo genere, tuttavia, la verifica tecnica di conformità darebbe esito negativo, e non sarebbe possibile effettuare l’omologa. Quindi, nessuna redemption potrebbe tecnicamente rimanere nelle sale nella legalità. E ciò si applica anche ai meccanici ed elettromeccanici in generale: un’autocertificazione equivarrebbe ad un’autodenuncia, in quanto i dispositivi garanti di immodificabilità non sono presenti nemmeno per questa tipologia di apparecchi. La disponibilità di ADM, emersa nell’incontro dell’8 novembre, ad istituire un tavolo tecnico a cui noi del settore amusement-only saremo presenti per portare le nostre istanze e aiutare a scrivere regole praticabili, è allora una grande cosa a cui guardare con fiducia”. 

Tema tempistiche: accennava prima a una paventata proroga. Qualcosa di indispensabile? 

“Veda…se rimanessimo fermi a quanto previsto in origine, entro l’inizio del 2022 potrebbero essere installati solo apparecchi con nulla osta ottenuto a seguito di verifica tecnica o tramite autocertificazione. Con poco più di due mesi davanti, mi dica lei se si può pensare che ci siano tempi sufficienti per produttori, gestori, organismi di certificazione, ADM, Sogei. Io e i miei colleghi diciamo: “Assolutamente no”. Ora che però si profila una proroga di sei, forse 12 mesi, sentiamo di avere un po’ più di respiro e di possibilità di organizzarci a dovere. Anche se, ribadisco quanto detto prima, il problema principale sono i requisiti richiesti per l’omologa, dei quali nessuna macchina è dotata. Anche avendo a disposizione tutto il tempo del mondo, se una macchina non può soddisfare i requisiti imposti di immodificabilità e segnalazione delle manomissioni, l’omologa non può essere conseguita”.

Nei mesi scorsi si parlava di omologhe ‘light’ per certe tipologie di apparecchi. Alla luce delle disposizioni pubblicate, quell’aggettivo vale ancora?

“Sì e no. Dalle analisi preliminari degli iter di omologa che ci sono stati sottoposti, abbiamo concluso che per qualsiasi apparecchio dotato di logica programmabile – quindi munito di una scheda di gioco – non sia prevista una verifica basica, ma venga richiesta un’analisi più approfondita. In pratica, l’omologa light esiste ma riservata unicamente a calciobalilla, biliardi e gli altri puri meccanici. Macchine per le quali richiedere un’omologa pare un controsenso, data la loro semplicità. Anche per questo, siamo in attesa di ridiscuterne in occasione del primo tavolo tecnico”.

Le istruzioni operative di ottobre trattano anche dei costi dei nulla osta, sottolineando che restano immutati rispetto al passato. 

“In questo periodo in cui tutto è aumentato si tratta di una buona notizia, non si può negarlo, anche se contestualizzata con la situazione ad oggi – in cui, lo ripeto, non c’è tecnicamente nulla che possa essere omologato – diventa ininfluente. Staremo a vedere se ci agevolerà a tutti gli effetti una volta che il quadro della situazione e di come dovremo agire e operare si sarà delineato per bene e chiaramente”.

Testo integrale tratto da Play Machine Europe Ottobre 2021, pagina 42

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