Comma 7: una proroga utile, ma non risolutiva
10 Marzo 2022/ Slitta al 30 aprile il termine ultimo per presentare le autocertificazioni per il rilascio dei nulla osta per gli apparecchi Comma 7 /
Con una determinazione del 24 febbraio firmata dal direttore Minenna, L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha concesso una proroga dei termini per la presentazione delle autocertificazioni degli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7: la scadenza passa così dal 28 febbraio al 30 aprile 2022. Viene inoltre stabilito che Sogei farà avere a tutti i possessori di questi apparecchi una nota informativa “con i nuovi obblighi discendenti dalla normativa e le relative modalità per i conseguenti adempimenti amministrativi. Qui di seguito il testo ufficiale della determinazione direttoriale. Segue il commento di Roberto Marai, membro del direttivo FEE
Prot.: 90538/RU Roma, 24 febbraio 2022
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;
VISTO l’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni per il rilascio da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei nulla osta per la produzione ed importazione in Italia nonch ei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi da divertimento e intrattenimento per il gioco lecito di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.;
VISTO l’articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare i commi 1 e 6;
VISTO l’articolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1971, n. 640, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto, a decorrere dal 1 icembre 2012, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, assumendo quest’ultima la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTA la determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 151294/RU del 18 maggio 2021, recante le regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., adottata a seguito dell’esito positivo della procedura n. 2021/97/I di informazione nel settore delle norme e delle regole relative ai servizi dell’informazione espletata ai sensi della direttiva 98/34/CE;
VISTA la determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 172999/RU del 1 giugno 2021, come modificata dalla determinazione n. 480037 del 16 dicembre 2021, recante le regole amministrative per la produzione, l’importazione l’installazione e l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta, adottata ai sensi dell’articolo 110, comma 7-ter, del T.U.L.P.S., così come da ultimo modificato dall’articolo 104 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126;
CONSIDERATO che il 28 febbraio p.v. scadono i termini per la presentazione da parte degli operatori della richiesta ad ADM di rilascio dei titoli autorizzatori per la messa in esercizio degli apparecchi di cui agli articoli 4 e 5 della citata determinazione direttoriale n. 172999/RU del 1 giugno 2021, come modificata dalla determinazione n. 480037 del 16 dicembre 2021 e che, conseguentemente, dal 1 marzo 2022 potranno essere installati solo gli apparecchi provvisti di tale nulla osta per la messa di esercizio e del relativo dispositivo di identificazione elettronica;
CONSIDERATO che, dal confronto con il Comitato Tecnico Aperto composto dalle associazioni rappresentative dei produttori e dei gestori di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. e con gli organismi di certificazione sono emerse difficoltà nella presentazione delle istanze per il rilascio dei nuovi titoli autorizzatori da parte degli operatori, dovute al numero molto elevato di apparecchi oggetto di autocertificazione con termine 28 febbraio;
VISTE le note pervenute da associazioni rappresentative del settore che, pur condividendo le finalità della riforma, ne sottolineano la difficoltà di attuazione legata, in particolare, ad alcuni specifici ambiti dell’associazionismo e alla conoscibilità dei nuovi obblighi per numerosi possessori di apparecchi non collegati ad alcuna associazione rappresentativa;
RITENUTO che, pur essendo state presentate istanze di rilascio di titoli autorizzatori per circa il 60% del parco macchine esistente, sia di prevalente interesse pubblico avere la completa individuazione di tutti gli apparecchi in esercizio;
VISTO il verbale del Comitato tecnico tenutosi in data 22 febbraio u.s. nel corso del quale, in applicazione dei principi di vigilanza informativa, si è ritenuto necessario portare a conoscenza di tutti i possessori di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., individuati sulla base dei dati in possesso dell’Agenzia desunti dai pregressi pagamenti dell’imposta sugli intrattenimenti, i nuovi obblighi discendenti dalla normativa, procedendo all’invio di una nota informativa;
CONSIDERATO che, a tal fine, si rende necessario concedere un ulteriore periodo di tempo che consenta a tutti gli operatori di adempiere alle prescrizioni di legge, in modo da evitare violazioni dovute alla mera mancata conoscenza delle nuove norme
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
Al fine di consentire, in applicazione dei principi di vigilanza informativa, la massima conoscenza dei nuovi obblighi derivanti dalla normativa in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., viene incaricato il partner tecnologico Sogei S.p.a. ad inviare, con strumenti telematici o informatici, a tutti i possessori dei suddetti apparecchi, come risultanti dai dati in possesso di ADM desunti dai pregressi pagamenti dell’imposta sugli intrattenimenti, una nota informativa con i nuovi obblighi discendenti dalla normativa e le relative modalità per i conseguenti adempimenti amministrativi.
ARTICOLO 2
In ragione di quanto previsto all’articolo 1, il termine per la presentazione delle istanze per il rilascio dei titoli autorizzatori per la messa in esercizio relativi agli apparecchi di cui agli articoli 4 e 5 della determinazione direttoriale n. 172999/RU del 1 giugno 2021, come modificata dalla determinazione direttoriale n. 480037 del 16 dicembre 2021, è prorogato al 30 aprile 2022. Conseguentemente, dal 1° maggio 2022 potranno essere installati solo gli apparecchi provvisti
dei suddetti titoli autorizzatori e dei relativi dispositivi di identificazione elettronica.
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Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.
Marcello Minenna
Roberto Marai, membro del direttivo FEE, commenta con noi il nulla osta per i comma 7 alla luce degli ultimissimi sviluppi
Lo scorso mese parlavamo della scadenza del 28 febbraio per presentare le autocertificazioni di conformità per il rilascio dei nulla osta per gli apparecchi senza vincita in denaro installati prima del 1° gennaio 2003 e quelli meccanici ed elettromeccanici già installati alla data del 1° giugno 2021. Ora ADM ha concesso una proroga al 30 aprile. Si può quindi dire che il confronto con le associazioni abbia prodotto un primo risultato?
“Direi di sì, ci sono persone che stanno lavorando in maniera molto importante, con tanto sacrificio e tante ore messe a disposizione per la categoria; e questo lavoro sta portando, a quanto pare, qualche frutto. Per la prima volta, dopo tanti anni, c’è un continuo dialogo tra noi e l’Amministrazione. La conoscenza ulteriore, da parte dell’Amministrazione, del nostro settore e delle persone dirette che lo rappresentano attraverso un piano di lavoro condiviso è senz’altro un passo avanti. Qualcosa sta arrivando, insomma. Questo dialogo diretto è fondamentale: permette ai nostri referenti di riportare all’Amministrazione le problematiche che sono sorte e stanno sorgendo dopo le decisioni prese per il nostro settore, e quindi quando l’Amministrazione si trova davanti all’evidenza, deve poi per forza trovare delle soluzioni. Noi vorremmo non si arrivasse all’evidenza, però questo non dipende solo da noi. È chiaro che le persone che stanno impegnandosi in questo confronto costruttivo, da entrambe le parti, devono essere ringraziate, perché stanno usando del tempo loro per un fine più grande, quello del nostro settore”.
Questa proroga cambia qualcosa per produttori e distributori di giochi? Non è che la loro situazione viene a peggiorare perché lo stallo prolungato fa sì che non riescano a ottenere nemmeno le omologhe per i nuovi prodotti e non possano quindi venderli?
“Qualche omologa sta arrivando, qualcosa si sta muovendo. Ci vorrebbe però sicuramente una maggior comprensione delle problematiche di noi aziende di produzione ed importazione: ci troviamo ingessati dalla situazione burocratica e non possiamo vivere d’aria. Come gli operatori, anche noi aziende distributrici abbiamo costi mensili e personale. È evidente che il posticipo al 30 aprile implica senz’altro un rinvio delle nostre vendite e degli acquisti da parte dei nostri clienti. Per questo io dico che se un’azienda oggi decide di correre il rischio della vendita di un apparecchio che ora è senza omologa, garantendo però l’omologa in tempi brevi (burocrazia permettendo), questo comportamento è più che lecito, perché non è altro che l’esercitare quel diritto al lavoro sancito dalla nostra Costituzione. Illecito è chi non ci permette di lavorare. Detto questo, vorrei anche aggiungere un altro pensiero, rivolgendomi in particolare agli operatori. Un operatore dovrebbe capire che l’investimento per una sala di spessore è sempre necessario, come ci siamo spesso raccontati in questa rubrica: dall’acquisto degli apparecchi al restyling del locale. E gli investimenti portano sempre più frutti se dilazionati nel tempo, cercando ad esempio di avere periodicamente almeno un paio di novità in sala”.
Una criticità della nuova normativa evidenziata da alcuni riguarda il fatto che l’autocertificazione non eviterà comunque agli apparecchi di dover essere omologati tra qualche mese, dovendo essere certificati prima del 2023. Altri oneri, altre difficoltà, altra burocrazia largamente inutile.
“Diciamo che tutti gli operatori seri si dovrebbero preoccupare di portare avanti e ottenere l’omologa di tutto ciò che hanno e che è omologabile. Ciascun operatore dovrebbe essere lui per primo ad attivarsi contattando i vari distributori”.
C’è chi propone di considerare valide, fino a prova contraria, tutte le macchine autocertificate oggi in esercizio. Lei sarebbe d’accordo?
“Se l’Amministrazione dovesse prendere questa decisione, mi troverebbe perfettamente in linea. Riconosco l’importanza delle omologhe per la messa in sicurezza e conformità degli apparecchi, ma bisogna anche essere realistici e il punto di accordo più realistico sarebbe una sanatoria globale per gli apparecchi già presenti sul territorio italiano (sia in esercizio che a magazzino), ed una richiesta di omologa per tutti i nuovi apparecchi di produzione o importazione”.
Come Fee come vi state muovendo in questi frangenti?
“Fee, che tra le associazioni di categoria è quella che raggruppa il maggior numero di operatori del settore, è attivissima al tavolo tecnico con l’Amministrazione. E mi fa piacere dire che ci siamo dati da fare tempestivamente per collaborare con altre associazioni come Sapar, Astro, Federazione Amusement Confesercenti, Acmi, Anbi e New Asgi Italia. Perché l’unione fa la forza, ne siamo sicuri”.
Con quale spirito prenderà parte a Enada Primavera e Ras 2022 in programma a fine marzo a Rimini?
“Con l’entusiasmo che mi ha sempre contraddistinto. Avremo uno stand molto importante come Faroplay, questa nuova avventura nata dall’unione di Faro Games e Tecnoplay. Porteremo grandi novità guardando al futuro, perché siamo convinti che questo lavoro, nonostante tutto, possa andare avanti e offrire grandi opportunità e soddisfazioni”.
Testo integrale tratto da Play Machine Europe Febbraio 2022, pagina 53
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